LE NOVITA’ DELLA RIFORMA CARTABIA PER LA PERSONA OFFESA DA REATO

La c.d. Riforma Cartabia, entrata in vigore lo scorso 30 dicembre, ha introdotto diverse innovazioni nell’ambito del nostro processo penale.

Alcune delle novità riguardano il ruolo e le facoltà della persona offesa e, pertanto, è importante che esse vengano prese in considerazione da colui che intenda sporgere una querela personalmente, preferendo non ricorrere all’ausilio di un legale.

Per una maggiore completezza espositiva, è opportuno ricordare che, nella fase delle indagini preliminari, la persona offesa ha diritto, se ne fa espressa richiesta, ad essere informata in due determinate circostanze.

La prima, disciplinata dall’art. 406 comma 3 cpp, riguarda la notifica della richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero al Giudice, di prorogare la durata delle indagini preliminari

La seconda circostanza della quale può essere informata riguarda la richiesta, da parte del Pubblico Ministero al Giudice, di archiviare il procedimento. In tal caso, la persona offesa ha la facoltà di prendere visione degli atti e di opporsi alla richiesta di archiviazione nel termine di 20 o di 30 giorni (a seconda del tipo di reato per cui si procede) dalla data di ricezione della notifica.

La manifestazione della volontà di ricevere le suddette comunicazioni può essere effettuata già nell’atto di querela, così com’è possibile, nella medesima sede, dichiarare di voler essere notiziati di quanto segue.

L’intervento riformatore ha introdotto una nuova disposizione nel nostro codice di procedura penale: l’art. 415 – ter cpp.

La norma prevede che, una volta decorsi i termini per lo svolgimento delle indagini preliminari, se il Pubblico Ministero rimane inerte, ossia, non decide se proseguire con l’azione penale o richiedere l’archiviazione, la documentazione contenente le indagini viene depositata presso la segreteria della Procura e può essere esaminata sia dall’indagato che dalla persona offesa. Quest’ultima, tuttavia, riceverà notifica dell’avvenuto deposito e della possibilità di consultare gli atti soltanto se abbia dichiarato di voler essere informata di tale circostanza.

Un’ultima considerazione riguarda le modalità con cui la persona offesa viene notiziata di quanto sopra esposto. A tal proposito, il codice di procedura penale riconosce ad essa la possibilità di eleggere domicilio, ossia di scegliere l’indirizzo in cui desidera ricevere le notifiche. Con la Riforma Cartabia viene data la possibilità di indicare non solo un indirizzo fisico, quale ad esempio il luogo della propria residenza, ma anche un indirizzo di posta elettronica certificata. Anche in questo caso, la determinazione dell’elezione di domicilio può essere effettuata in sede di querela. Infine, è opportuno aggiungere che, qualora la persona offesa/querelante decida di nominare un proprio difensore di fiducia, il domicilio si considererà eletto presso lo studio di quest’ultimo e, di conseguenza, le notificazioni verranno effettuate presso il legale nominato.

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